CIRCOLARE
N. 022-2009 DEL 13 AGOSTO 2009
Ricapitalizzazione delle
imprese
Il c.d. Decreto anti-crisi (DL 78/2009)
intende premiare la ricapitalizzazione delle imprese.
L’art. 5 comma 3 ter del DL78/32009 stabilisce che
gli aumenti di capitale fino a euro 500.000 eseguiti da persone
fisiche entro il 5 febbraio 2010, godono di una deduzione quinquennale dal
reddito imponibile pari al 3% per anno dell’incremento patrimoniale.
Nessuna agevolazione è invece prevista per gli utili trattenuti nell’impresa.
L’agevolazione è riservata alle società di
capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) e alle società di persone (s.n.c.,
S.a.s.) che tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 aumenteranno il proprio
capitale mediante conferimenti in base agli articoli 2342 e 2464 del Codice
Civile.
Non è sufficiente un generico aumento del
patrimonio netto, ma occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto
notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali. Sono
quindi esclusi dal “bonus” i
versamenti in conto capitale o a fondo perduto, effettuati dai soci, senza
modifica del capitale sociale e pure la destinazione di utili a riserva o il
loro passaggio a capitale.
Il conferimento a liberazione del capitale
sottoscritto può essere eseguito in denaro oppure mediante apporto di beni in
natura. Si ricorda che per i conferimenti non in denaro, occorre una stima
giurata di un esperto nominato dal Tribunale nelle S.p.a.,
ovvero di un revisore contabile o di una società di revisione scelta dalle
parti nelle S.r.l.
E’ necessario che tutte le operazioni
necessarie (delibera assembleare, iscrizione e sottoscrizione con il versamento
minimo) siano eseguite entro e non oltre il 5 febbraio 2010.
L’agevolazione è consentita anche alle società
neo-costituite. Si pensi, ad esempio, ad una S.r.l. costituita il a ottobre
2009 con un capitale sociale di euro 10.000, la quale, dopo alcuni mesi (entro
il 5 febbraio 2010) perfeziona un aumento di capitale sociale fino a euro
500.000 liberato in denaro o in natura.
Si ricorda che per le S.r.l.,
quando il capitale sociale supera i 120.000 euro sorge l’obbligo di nominare il
collegio sindacale (se non già superati due dei tre limiti di legge riferiti ad
attivo, ricavi e dipendenti ex art. 2435 bis, comma 1° codice civile).
Esempio:
Beta S.r.l. ha un capitale sociale di euro
10.000 posseduto dai soci Tizio e Caio
Il 10 novembre 2009 Beta S.r.l. delibera di
aumentare il capitale sociale da euro
L’aumento del capitale viene interamente
sottoscritto da Tizio e Caio, con versamento del 25% previsto dalla legge, il
31 gennaio 2010.
L’aumento di capitale sociale è rilevante per
euro 100.000
Il reddito escluso da imposizione è pari al 3%
di 100.000 euro, cioè euro 3.000. L’agevolazione spetta per il 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013.
Beta S.r.l. apporta nel modello Unico una
variazione in diminuzione pari a euro 3.000 all’anno per ciascuno degli anni
considerati.
Il risparmio Ires è pari a euro 825 annui
(3.000 x 27,5%) per 5 anni, e quindi per un totale di euro 4.125.
Per quanto riguarda la detassazione
ai fini Irap, si attendono chiarimenti in merito da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il risparmio fiscale massimo si ottiene
aumentando il capitale sociale da euro 10.000 ad euro 500.000. In questo caso,
l’incremento di euro 490.000 genera una diminuzione in Unico pari a euro 14.700
(3% di 490.000), con un risparmio di Ires pari a euro 4.042 per 5 anni, pari a
euro 20.212.