CIRCOLARE N. 022-2009 DEL 13 AGOSTO 2009

 

 

Ricapitalizzazione delle imprese

 

Il c.d. Decreto anti-crisi (DL 78/2009) intende premiare la ricapitalizzazione delle imprese. L’art. 5 comma 3 ter del DL78/32009 stabilisce che gli aumenti di capitale fino a euro 500.000 eseguiti da persone fisiche entro il 5 febbraio 2010, godono di una deduzione quinquennale dal reddito imponibile pari al 3% per anno dell’incremento patrimoniale. Nessuna agevolazione è invece prevista per gli utili trattenuti nell’impresa.

L’agevolazione è riservata alle società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) e alle società di persone (s.n.c., S.a.s.) che tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti in base agli articoli 2342 e 2464 del Codice Civile.

Non è sufficiente un generico aumento del patrimonio netto, ma occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali. Sono quindi esclusi dal “bonus” i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, effettuati dai soci, senza modifica del capitale sociale e pure la destinazione di utili a riserva o il loro passaggio a capitale.

Il conferimento a liberazione del capitale sottoscritto può essere eseguito in denaro oppure mediante apporto di beni in natura. Si ricorda che per i conferimenti non in denaro, occorre una stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale nelle S.p.a., ovvero di un revisore contabile o di una società di revisione scelta dalle parti nelle S.r.l.

E’ necessario che tutte le operazioni necessarie (delibera assembleare, iscrizione e sottoscrizione con il versamento minimo) siano eseguite entro e non oltre il 5 febbraio 2010.

L’agevolazione è consentita anche alle società neo-costituite. Si pensi, ad esempio, ad una S.r.l. costituita il a ottobre 2009 con un capitale sociale di euro 10.000, la quale, dopo alcuni mesi (entro il 5 febbraio 2010) perfeziona un aumento di capitale sociale fino a euro 500.000  liberato in denaro o in natura.

Si ricorda che per le S.r.l., quando il capitale sociale supera i 120.000 euro sorge l’obbligo di nominare il collegio sindacale (se non già superati due dei tre limiti di legge riferiti ad attivo, ricavi e dipendenti ex art. 2435 bis, comma 1° codice civile).

Esempio:

Beta S.r.l. ha un capitale sociale di euro 10.000 posseduto dai soci Tizio e Caio

Il 10 novembre 2009 Beta S.r.l. delibera di aumentare il capitale sociale da euro 10.000 a euro 110.000

L’aumento del capitale viene interamente sottoscritto da Tizio e Caio, con versamento del 25% previsto dalla legge, il 31 gennaio 2010.

L’aumento di capitale sociale è rilevante per euro 100.000

Il reddito escluso da imposizione è pari al 3% di 100.000 euro, cioè euro 3.000. L’agevolazione spetta per il 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Beta S.r.l. apporta nel modello Unico una variazione in diminuzione pari a euro 3.000 all’anno per ciascuno degli anni considerati.

Il risparmio Ires è pari a euro 825 annui (3.000 x 27,5%) per 5 anni, e quindi per un totale di euro 4.125.

Per quanto riguarda la detassazione ai fini Irap, si attendono chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il risparmio fiscale massimo si ottiene aumentando il capitale sociale da euro 10.000 ad euro 500.000. In questo caso, l’incremento di euro 490.000 genera una diminuzione in Unico pari a euro 14.700 (3% di 490.000), con un risparmio di Ires pari a euro 4.042 per 5 anni, pari a euro 20.212.